Commercialisti e Consulenti Finanziari Indipendenti

La notizia della imminente nascita dell’Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti suscita indubbiamente un elevato interesse anche nelle categorie professionali “vicine” . Interesse dettato certamente dal legittimo desiderio di entrare in un mercato che si presuppone di dimensioni assolutamente ragguardevoli per i liberi professionisti.

Gli artt. 2 e 3 del DM n. 206/2008 hanno in particolare sollecitato un’iniziativa del CNDCEC ( Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) laddove non prevedono che i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possano essere tra coloro che accederanno per titoli al costituendo Albo. Il CNDEC ha infatti proposto ricorso al TAR del Lazio contro tale mancata previsione.

Vediamo come si è pronunciato il TAR del  Lazio:  con sentenza n. 31825 del 27 agosto 2010 viene respinto il ricorso presentato dal CNDCEC contro gli artt. 2 e 3 del DM n. 206/2008 (“Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari”) stabilendo che i commercialisti e gli esperti contabili non sono esonerati dalle prove valutative, per l’accertamento dei requisiti di professionalità, finalizzate all’iscrizione nell’Albo dei consulenti finanziari.

Ai sensi dell’art. 2 del DM, infatti, i commercialisti non rientrano fra i soggetti dispensati dalle prove, contrariamente ai promotori finanziari e agli agenti di cambio. Ai commi 2 e 3, l’articolo stabilisce che, ai fini dell’iscrizione all’Albo, occorra “possedere un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche”, da accertare tramite un apposito esame.

Rimangono esplicitamente esclusi dal sostenere e superare l’esame per l’accesso all’Albo :

- i promotori finanziari che, nei tre anni precedenti la richiesta d’iscrizione e per un periodo complessivo di almeno due anni, abbiano esercitato la propria funzione per conto di soggetti abilitati che, a loro volta, svolgevano attività in materia di investimenti;
- i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per un periodo complessivo di due anni nei tre anni precedenti la richiesta, siano stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti;
- gli agenti di cambio.

Il CNDCEC ha inviato un’obiezione motivata al TAR contro tale decisione, obiezione che è stata respinta. Il TAR ha infatti rigettato tale obiezione, reputando che il Legislatore abbia voluto valorizzare, ai fini dell’esonero, l’esperienza acquisita attraverso l’esercizio sul campo e le conoscenze specifiche richieste per svolgere l’attività di consulenza finanziaria. Si tratta, dunque, della “valorizzazione di esperienze concrete e specifiche, e non di mere attitudini o conoscenze teoriche” ancorché comprovate dal superamento dell’esame di stato previsto per l’accesso all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’esercizio della professione medesima.

Al di là delle pronunce del TAR l’argomento non è da considerarsi “chiuso” , infatti alcune disposizioni contenute nella MIFID trattano, anche senza citare esplicitamente l’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’argomento prevedendo l’erogazione del servizio di  consulenza finanziaria  in forma accessoria da parte di altre categorie professionali.

Ma se gli aspetti squisitamente giuridici e normativi interessano prevalentemente gli operatori delle categorie professionali, sono poi invece gli aspetti pratici e di servizio “al pubblico” che faranno la differenza. Due aspetti come “il fiscale” e “il finanziario” che si intrecciano continuamente nella vita di un privato cittadino così come di un’ azienda  meritano un’attenzione davvero speciale e un approccio serio e professionale che solo Commercialisti e Consulenti Finanziari Indipendenti regolarmente abilitati potranno dare.

Rimane infatti indiscutibile che le due professioni hanno e avranno molti punti di contatto ed è per questo motivo che è auspicabile, in un futuro ormai necessariamente prossimo, che si attivino collaborazioni a tutti i livelli al fine di sviluppare sinergie che porteranno indubbi benefici ai numerosissimi clienti di queste due categorie professionali, così importanti per la tutela e la consulenza ai cittadini privati così come alle aziende di qualsiasi dimensione e settore.

Luca Rizzi – Rizzi Consulenze – www.rizziconsulenze.it – Torino

2 Risposte a “Commercialisti e Consulenti Finanziari Indipendenti”

  1. Giorgio Canella Dice:

    Sono d’accrdo con Te, Luca, commercialisti e consulenti finanziari hanno e avranno molti punti di contatto. Negli Stati uniti e in altri Paesi anglosassoni il financial advisor è , di base, principalmente un tax planner che si occupa anche degli aspetti finanziari del cliente (privato e non). Probabilmente il legislatore italiano ha tenuto conto della realtà locale e ha voluto “premiare” , appunto, l’esperienza sul campo. Magari questa potrebbe essere una opportunità per una maggiore collaborazione tra commercialisti e consulenti finanziari anche se è risaputo che ciascuno è geloso, forse non del tutto a torto , dei propri clienti. Il comprehensive financial planning è una delle discipline che , prendendo in considerazione molteplici aspetti della vita della persona (risparmi,patrimonio, successione, previdenza , tutele eccetra), potrebbe favorire il lavoro di un team dove ciascuno svolge la propria parte , integrandosi con gli altri ….ma serve un ottimo affiatamento.
    L’importante è che nè il commercialista nè il consulente finanziario vogliano fare i tuttologi a scapito della qualità del servizio offerto al cliente.

    • Emmanuela Saggese Dice:

      Sono un Dottore Commercialista iscritta all’albo, ed un european financial advisors ed ho anche l’abilitazione di promotore finanziario. Conosco molto bene le differenze “sostanziali” delle figure in discussione.

      Sono in prima linea a sostenere la ” battaglia ” dell’esonero dalla prova valutativa per i dottori commercialisti ai fini dell’iscrizione all’albo dei Consulenti Finanziari indipendenti.

      Per quanto “la “valorizzazione di esperienze concrete e specifiche, e non di mere attitudini o conoscenze teoriche” sia stata la motivazione per il diniego al ricorso presentato dal nostro CNDCEC, concordo in linea di principio , ma non in assoluto perchè non è stata tenuta in alcun conto la sostanziale differenza che esiste tra consulente finanziario e promotore finanziario. Il promotore, per quanto possa essere preparato ( e ce ne sono ) , per quanto possa affiancare anche tale specifico servizio d’investimento (consulenza) alla sua attività, resta e sarà (per sua natura giuridica) un venditore di prodotti, monomandatario e per di più in conflitto d’interessi. D’altra parte invece il consulente è un lavoratore autonomo che eroga un servizio e non dipende da nessuno. (semplificando al massimo le differenze, ma ci si potrebbe scrivere un trattato).

      Mi rendo conto che l’”approssimatezza” della sentenza del Tar Lazio, probabilmente è stata “condizionata” da una errata informazione sulla natura dei servizi prestati e sulle specifiche caratteristiche dei due soggetti. Promotore Finanziario e Dottore Commercialista.

      Ma, come è stato giustamente evidenziato, non si può essere tuttologi e che ben venga la più ampia qualificazione professionale per far sì che emerga sempre più la qualità.

      La Consulenza Finanziaria Indipendente è stata oggetto di dibattito e di tavola rotonda in occasione del II Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti tenutosi a Napoli, dal titolo “Protagonisti del cambiamento” e che ha avuto la presenza di oltre 3000 congressisti da tutta Italia.

      In questo contesto, per la prima volta si è parlato, “dando a Cesare quel che è di Cesare”, di tutele e di Consulenza finanziaria indipendente.
      Sono stati presentati progetti innovativi per il ruolo svolto dal Dottore Commercialista e, l’Ordine di Napoli, ha presentato azioni concrete (già sperimentate ) per la tutela dei risparmiatori e degli azionisti di minoranza.

      Per mera esemplificazione ricordo:
      Master per la valorizzazione della figura del Dottore commercialista/consulente finanziario indipendente e la sua ulteriore specifica e quanto più qualificata formazione possibile.
      Progetti di “Educazione al risparmio ed al consumo consapevole” nelle scuole: si tratta di un’attività informativa indirizzata agli studenti di scuole medie di primo e secondo livello.
      I progetti di Azionariato Critico e democrazia economica/osservatorio quotate, (analisi dei bilanci delle società) con la finalità di tutelare gli azionisti di minoranza, per rispondere all’esigenza di assicurare una maggiore partecipazione degli investitori retail alla vita delle società quotate ed è un progetto diretto a stimolare le stesse società ad adottare comportamenti sempre più trasparenti e buone regole di governance, con il conseguente rafforzamento dei principi di indipendenza degli amministratori e della filiera dei controlli.

      Si è discusso della Direttiva “Shareholder’s Rights”

      Risulta centrale l’intervento del Dottore Commercialista che sente di essere parte attiva del paese e che per la sua indipendenza ed autorevolezza rappresenta una ricchezza per la società civile e per l’economia e può veramente essere garante di quelle tutele che vengono maggiormente richieste dai risparmiatori/investitori.


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