tratto dalla newsletter di ITForum
Intervista alla prof.ssa Maria-Teresa Paracampo – Università di Bari,
relatrice della tavola rotonda organizzata da NAFOP, l’associazione dei professionisti e delle società di consulenza indipendente, che si terrà giovedì 13 maggio alle 14.30 all’ITForum di Rimini.
La definizione del quadro normativo di riferimento in tema di consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria sta per avviarsi a conclusione. La recente emanazione del regolamento Consob in materia ha ridato impulso ad un processo normativo che, a partire dal recepimento della Mifid, aveva visto frapporsi non pochi ostacoli sulla via della compiuta realizzazione.
Alla prof.ssa Maria-Teresa Paracampo, ricercatrice in Diritto dell’Economia e incaricata degli insegnamenti di Diritto del Mercato Finanziario e Diritto degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, che ne ha seguito con attenzione l’evoluzione, abbiamo rivolto alcune domande sullo stato attuale e sulle prospettive di concreta operatività.
Prof.ssa Paracampo, stando agli ultimi interventi normativi, la meta dell’istituzione dell’Albo dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria appare più vicina?
Ebbene sì, di strada ne è stata fatta e così di importanti passi normativi. Fino a qualche mese fa l’istituzione e la concreta operatività dell’Albo dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria sembrava ancora un obiettivo lontano, una sorta di miraggio, specie a seguito dell’ennesima proroga annuale prevista dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.
Poi all’improvviso la sorpresa del regolamento Consob, emanato nel gennaio 2010, che ha fatto nuovamente ben sperare tutti i consulenti già operanti in un limbo di ambiguità normativa: elemento che ne ha penalizzato l’immagine professionale agli occhi dei clienti, attuali e potenziali.
Così un tassello di particolare rilevanza si aggiunge al puzzle normativo che si auspica quanto prima possa essere completato, senza dover necessariamente aspettare la fine del 2010, termine finale previsto dall’indicato decreto legge.
L’emanazione del regolamento Consob ha così riaperto i giochi, consentendo in definitiva di riaccendere i riflettori sull’obiettivo finale, l’istituzione dell’Albo, la cui realizzazione consentirà la piena consacrazione dei consulenti finanziari indipendenti quali professionisti intellettuali impegnati nel settore della consulenza in materia di investimenti.
Va però riconosciuto alle associazioni di categoria il merito di aver incessantemente lottato e condotto diverse battaglie a sostegno di questo obiettivo. Battaglie che, com’è evidente, cominciano a dare tangibili segnali positivi.
Per quale motivo l’istituzione dell’Albo riveste tanta importanza nella disciplina dei consulenti finanziari?
La figura del consulente finanziario ha trovato ingresso nel nostro ordinamento nel processo di recepimento della Mifid, grazie ad una disposizione di rango primario. Il riconoscimento giuridico però per divenire ufficiale ed effettivo sul mercato necessita del completamento della cornice normativa di rango secondario che ne prescriva le condizioni di operatività. E tanto a tutela sia dei clienti che si affidano ai consulenti, sia degli stessi consulenti che possono contare su regole certe di operatività e distinguersi con tali caratteristiche su un mercato competitivo qual è appunto quello della consulenza.
In questo contesto il consulente finanziario svolge una professione intellettuale protetta (come l’avvocato o il commercialista), l’esercizio della quale è subordinata all’iscrizione in un albo professionale, incorrendo diversamente in ipotesi di esercizio abusivo della professione.
A differenza degli intermediari finanziari che necessitano di un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di vigilanza sulla scorta di una serie di presupposti soggettivi ed oggettivi, i consulenti finanziari, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, patrimoniali e di indipendenza, prescritti dal d.m. n. 206/2008, sono legittimati a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti – senza detenzione di somme di denaro e di strumenti finanziari di pertinenza della clientela – solo a seguito dell’iscrizione nell’albo di pertinenza, previo accertamento dei prescritti requisiti ad opera dell’Organismo deputato alla tenuta dell’Albo. Per i consulenti finanziari quindi il momento autorizzativo coincide con l’iscrizione nell’Albo che quindi certifica, a tutela dei clienti, il possesso dei requisiti su indicati.
Ecco il motivo che scalda tanto gli animi in direzione di questo obiettivo. Senza albo il consulente rimane bloccato nell’esercizio della sua professione.
Quali, secondo Lei, i motivi del ritardo progressivamente maturato nella definizione del quadro normativo in tema di consulenza finanziaria indipendente?
Direi per un verso una sorta di diffuso scetticismo nei confronti di una nuova figura professionale – quella del consulente – affermata all’estero, ma poco conosciuta nel nostro Paese e legittimata ad operare nel delicato settore della consulenza.
E come in ogni mercato l’ingresso e la concorrenza di nuovi operatori non viene digerita facilmente, specie se questi nuovi operatori sono soggetti ad uno statuto speciale e differente rispetto a quello più gravoso che governa gli intermediari finanziari. Uno statuto speciale che, occorre ricordarlo, deriva altresì dalle particolari limitazioni operative del consulente finanziario, che presta il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione di denaro e di strumenti finanziari di pertinenza della clientela, come espressamente previsto dall’art. 18 bis Tuf per i consulenti finanziari persone fisiche e dall’art. 18 ter Tuf per le società di consulenza finanziaria.
Per altro verso il processo di adeguamento alla Mifid non è stato lineare, subendo diversi e continui colpi di scena normativi che hanno creato più confusione che chiarezza nella ricostruzione della cornice disciplinare applicabile. Alludo al continuo balletto di rinvii per l’istituzione dell’Albo professionale, all’introduzione dell’art. 18 ter Tuf sulle società di consulenza finanziaria, al d.lgs. n. 101/2009 che ha sostanzialmente riscritto la disciplina dell’organismo e il testo dell’art. 18 bis Tuf.
Il complesso normativo in tema di consulenza finanziaria indipendente è quindi prossimo a vedere la luce. Quale ostacolo potrebbe ancora frapporsi verso l’obiettivo finale?
All’appello manca ancora l’intervento del Ministro dell’Economia, alla cui competenza regolamentare è rimessa l’emanazione di due decreti: uno sui requisiti di indipendenza e patrimoniali delle società di consulenza finanziaria, unitamente a quelli di onorabilità degli esponenti aziendali (ma quest’ultima materia rimane nella scelta discrezionale del Ministero) ai sensi dell’art. 18 ter, commi 1 e 2, Tuf; l’altro di nomina dei membri dell’Organismo, in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 19, comma 14, d.lgs. n. 164/2007 (decreto di recepimento della Mifid).
Ebbene, il primo decreto, quello relativo alle società di consulenza finanziaria, rappresenta quello di gran lungo più problematico e la cui compiuta definizione potrebbe allungare i tempi di risoluzione normativa, tardando ulteriormente il completamento di quel puzzle che solo può consentire ai consulenti già operanti di affermarsi sul mercato e di riacquistare piena dignità professionale agli occhi degli investitori.
Quali i motivi che rendono delicato l’argomento?
Nel corso del 2009 si è assistito al riconoscimento giuridico delle società di consulenza finanziaria – accanto ai consulenti finanziari persone fisiche – nella veste di s.p.a. e di s.r.l., mediante l’introduzione dell’art. 18 ter Tuf, sulla scorta di un presunto corretto recepimento della Mifid. Riconoscimento che non è stato però accompagnato dalla definizione di un quadro disciplinare adeguato e completo.
Le stesse materie rimesse alla competenza regolamentare del Ministro dell’Economia (circoscritte ai requisiti patrimoniali e di indipendenza e, in via eventuale, ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali) individuano un campo di intervento alquanto circoscritto che solleva una serie di dubbi e perplessità in relazione alla struttura societaria ed alla specifica veste giuridica prescelta (s.p.a. e s.r.l.). Interrogativi sui requisiti strutturali che potrebbero riguardare – per citarne alcuni – l’oggetto sociale delle società in questione, il capitale sociale che dovrebbe tener conto dei limiti fissati in sede comunitaria, la composizione societaria (non dimentichiamo che si tratta di società di capitali), il requisito di indipendenza che diviene più articolato rispetto a quello dei consulenti persone fisiche in ragione della struttura societaria. Tutti profili di non sollecita definizione per i risvolti giuridici che potrebbero avere sui neoadepti della consulenza.
Inoltre la preventiva identificazione compiuta con riferimento alla veste societaria di s.p.a. e s.r.l. ed il conseguente richiamo della disciplina dell’attività di impresa non sembra offrire il modello più appropriato per l’esercizio in comune di una professione protetta (e tale può essere qualificata quella del consulente finanziario, dovendo necessariamente essere iscritto ad un albo professionale che ne legittimi l’operatività), in relazione al quale avrebbe potuto compiersi una scelta differente: quella della società tra professionisti, sulla scorta del modello della società tra avvocati.
Cosa suggerisce allora per superare l’empasse?
Penso che l’esigenza più impellente sia quella di restituire fiducia ai consulenti, sia a quelli già operanti sia a quelli (specie promotori finanziari) che aspettano da tempo il completamento del quadro normativo per passare dall’altra parte del guado e cominciare ad esercitare l’attività professionale della consulenza in condizioni di indipendenza rispetto ad intermediari finanziari.
Motivo quest’ultimo che da un lato evidenzia la necessità di evitare ulteriori ingolfamenti nell’iter di definizione normativa – e alludo al decreto ministeriale sui requisiti delle società di consulenza finanziaria – dall’altro rende auspicabile quanto prima l’emanazione del decreto ministeriale di nomina dei membri, in sede di prima applicazione, dell’Organismo deputato alla tenuta dell’Albo, funzionale all’istituzione ufficiale dello stesso.
Cosa che se per un verso consentirà l’ingresso a pieno regime dei consulenti finanziari persone fisiche sul mercato della consulenza nei tempi previsti (entro la fine del 2010), per altro verso offrirà l’opportunità di ripensare – e magari rivedere – la disciplina e la veste giuridica delle società di consulenza finanziaria, approntando un modello più consono al carattere intellettuale della professione esercitata.
Il completamento della cornice normativa in tema di consulenti finanziari indipendenti quale vantaggio pensa possa arrecare all’investitore?
Gli effetti benefici conseguenti alla compiuta definizione dello statuto normativo del consulente finanziario indipendente sono diversi e complementari. L’esistenza di disposizioni certe quanto a requisiti soggettivi dei consulenti e a regole di operatività se da un lato favorisce la riabilitazione dell’immagine della categoria professionale dei consulenti finanziari, dall’altro ne istituzionalizza – agli occhi degli investitori – la presenza nell’arena competitiva del mercato della consulenza.
L’investitore saprà che, rivolgendosi ai consulenti finanziari, potrà contare su precisi e determinati requisiti di professionalità ed indipendenza rispetto ad intermediari finanziari, requisiti di cui si fa garante l’Organismo che, deputato alla tenuta dell’Albo, provvede alle iscrizioni dei consulenti, previo accertamento dei requisiti prescritti.
Motivo per cui l’auspicio è che in tempi ravvicinati vi sia lo sprint finale in vista del debutto ufficiale ed operativo dell’Albo dei consulenti finanziari.
Non va peraltro trascurato che il servizio prestato dai consulenti presenta un valore aggiunto per l’investitore, dal momento che il rapporto diretto e la formulazione di raccomandazioni personalizzate adeguate alle caratteristiche del cliente può contribuire sensibilmente a migliorarne il livello di cultura finanziaria – di cui attualmente si è diffusamente manifestato il bisogno – rendendo l’investitore realmente consapevole delle proprie scelte di investimento.
NAFOP presente all’IT FORUM 2010 di Rimini: iscriviti e partecipa alla tavola rotonda sulla consulenza indipendente.
Risparmio gestito e investimenti vari: un problema etico e culturale (parte 2a)
luglio 14, 2009 — robertocappielloLa prima considerazione è che, contrariamente a quanto hanno scritto i giornali, la fuga dei risparmiatori italiani dai fondi comuni di investimento non è dovuta alla penalizzazione del sistema di tassazione dei fondi italiani, bensì alle politiche di gestione delle banche e delle reti di vendita che hanno indirizzato i risparmiatori verso polizze assicurative e obbligazioni bancarie (prodotti con più alti margini di profitto e minore assistenza post vendita).
La conferma la si può trovare nelle conclusioni del Rapporto del luglio 2008 del Gruppo di lavoro sui fondi comuni italiani, promosso dalla Banca D’Italia con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle finanze, della Consob e dell’industria, in particolare vi si legge: “Dopo essere cresciuti a un ritmo molto sostenuto nella seconda metà degli anni novanta, dall’inizio di questo decennio i fondi comuni italiani hanno registrato un persistente deflusso netto di risparmio: tra il 2000 e il 2007 i riscatti di quote hanno sopravanzato le sottoscrizioni per 153 miliardi, restando cospicui anche nei primi mesi del 2008; il patrimonio gestito si è nel complesso ridotto di oltre un terzo. L’ampia contrazione dei fondi comuni italiani è stata solo in parte compensata dalla crescente diffusione nel nostro Paese di fondi comuni esteri.
Il ridimensionamento del settore è un caso unico tra i principali paesi europei. La quota di mercato dei fondi comuni di diritto italiano in Europa è scesa dal 12 al 4 per cento. Nel portafoglio delle famiglie italiane tra il 2000 e il 2006 il peso dei fondi comuni (italiani ed esteri) si è ridotto di quasi 9 punti percentuali, all’8 per cento; sono nel contempo aumentati i pesi delle polizze assicurative e della raccolta bancaria (di circa 6 e 3 punti percentuali, rispettivamente).
Numerosi sono i fattori che hanno contribuito alla crisi del settore: asimmetrie regolamentari in materia di trasparenza e di regole di comportamento dei soggetti collocatori, che svantaggiano i fondi comuni rispetto, principalmente, alle polizze assicurativo-finanziarie e alle obbligazioni bancarie; l’assetto dell’industria, imperniato sull’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, in cui le reti bancarie e assicurative svolgono un ruolo dominante in forza del fatto che esse sono il canale pressoché esclusivo per la vendita al pubblico di prodotti finanziari; infine, un regime fiscale che penalizza i fondi italiani rispetto a quelli esteri. Queste caratteristiche dell’industria italiana del risparmio gestito, unitamente alla scarsa assistenza fornita ai clienti nelle scelte di investimento, hanno fatto sì che, da un lato, le SGR non abbiano avuto incentivi a innovare e migliorare i prodotti, dall’altro, la distribuzione abbia privilegiato prodotti meno trasparenti, che richiedono un minore impegno di gestione postvendita nelle relazioni con i clienti.
Tale scenario rende necessari interventi incisivi e tempestivi da parte sia delle Autorità di settore sia delle società di gestione del risparmio e dei relativi gruppi di appartenenza.”
La seconda considerazione è che se siamo finiti in questa situazione la colpa non è solo dell’industria del risparmio gestito (banche, assicurazioni, promotori finanziari ecc), è anche delle autorità di vigilanza che si sono limitate a registrare l’andamento del mercato piuttosto che prevenire ed impedire comportamenti scorretti dovuti all’asimmetria informativa che caratterizza il settore, ed è anche dei risparmiatori che si sono lasciati prendere la mano in momenti di euforia dei mercati.
Quella che ha riguardato il mercato del risparmio gestito in Italia è stata una vera e propria sbronza seguita alle novità introdotte dalla Legge n.1 del 2 gennaio 1991 (nascita delle SIM e dell’Albo dei Promotori Finanziari) e agli eventi che hanno preceduto l’entrata dell’Italia nella comunità economica europea.
Il processo di convergenza verso l’euro ha determinato il passaggio da una situazione di alti tassi e di alta inflazione ad una di bassi tassi e bassa inflazione. Una vera e propria rivoluzione che ha fatto perdere di vista il mercato dei titoli di Stato che ormai davano rendimenti risicati rispetto a quelli a cui tutti eravamo abituati, anche se in termini reali era cambiato poco. Da li vi è stato un graduale travaso di risparmio dai titoli di stato ai fondi comuni di investimento, ai famosi reverse floater e altre diavolerie finanziarie che hanno riservato tantissime delusioni e perdite ai loro sottoscrittori. Il crescente travaso di capitali verso gli investimenti azionari sia direttamente che tramite i fondi, unitamente ad una congiuntura favorevole dei mercati dovuta anche ai bassi tassi di interesse che favorivano gli indebitamenti, ha condotto gli ingenui, sprovveduti ed inesperti risparmiatori italiani verso la prima grande bolla speculativa degli ultimi anni del ventesimo secolo, la bolla Hi-tech e dei mercati azionari, a “piedi uniti”.
Prosegue nella prossima puntata